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Regolamento

REGOLAMENTO “A.S.D. Paintball Bologna 2 Torri”:

Tutti i frequentatori e/o utilizzatori delle strutture A.S.D. Paintball Bologna 2 Torri, intendendo con ciò non solo i campi di gioco ma tutta l’area e le strutture di servizio ad essa connesse, sono tenuti a prendere visione del presente regolamento e rispettarlo in tutte le sue parti.

CAPITOLO 1 – SICUREZZA

ART. 1.1 – All’interno di tutti i campi di gioco e di tutte le zone in cui sia esposto il cartello “OBBLIGO MASCHERA”, vige l’obbligo tassativo di indossare una maschera di protezione prodotta appositamente per la pratica del paintball con lenti realizzate secondo gli standard ASTM. La maschera va sempre indossata correttamente prima dell’ingresso in queste aree e tolta dopo esserne usciti completamente.

ART. 1.2 – All’esterno di tutti i campi di gioco e in tutte quelle zone in cui sia esposto il cartello “OBBLIGO BARREL COVER”, vige l’obbligo tassativo di aver inserito correttamente il calzino o il tappo di sicurezza per la canna del marcatore. Il barrel cover va sempre inserito prima dell’ingresso in queste aree, può essere invece rimosso solo ed esclusivamente una volta entrati in un’area in cui sia esposto il cartello “OBBLIGO MASHERA”.

ART. 1.3 – E’ fatto divieto assoluto di lanciare o lasciar cadere a terra intenzionalmente il marcatore, il quale non va mai abbandonato ma riposto solo ed esclusivamente nelle apposite aree di sosta o di assistenza. Viene concesso l’abbandono del marcatore all’interno del campo di gioco solo in casi di emergenza nei quali si renda necessario uscirne nel più breve tempo possibile. Va comunque comunicato al personale di assistenza la posizione in cui si è abbandonato il marcatore, così da permetterne il suo immediato recupero.

ART. 1.4 – E’ assolutamente vietato spostare i ripari di gioco, usarli come appigli nel tentativo di scavalcarli o per qualsiasi altro motivo, esercitare una pressione eccessiva su di essi. I ripari di gioco hanno il solo scopo di offrire protezione ai giocatori dalle palline tirate da altri giocatori, è fatto quindi divieto utilizzarli per qualsiasi altro scopo.

ART. 1.5 – Tutte le movenze all’interno del campo di gioco devono essere fatte tenendo in considerazione le possibili irregolarità del terreno di gioco e la presenza di ripari che possono costituire superficie di collisione o inciampo per il giocatore. Tale attenzione va in particolare prestata all’interno dei campi scenario i cui i ripari sono realizzati con materiali rigidi (es. legno, metallo, plastica) con la presenza di spigolature e imperfezioni dovute alla loro naturale conformazione, alle lavorazioni effettuate per l’allestimento o all’usura.

ART. 1.6 – Il gioco del paintball per via delle sue movenze, dinamiche e caratteristiche del terreno di gioco, può comportare l’usura o la lacerazione dell’abbigliamento indossato. Inoltre l’impatto con il terreno, con i ripari di gioco e i colpi ricevuti possono dare luogo ad abrasioni o contusioni, generalmente di lieve entità. I giocatori, preso atto di questa eventualità, accettano di giocare per effetto di una propria libera scelta individuale, sollevando l’organizzazione di qualsiasi responsabilità in merito alle eventuali lesioni o danni riportati.

ART. 1.7-E’ assolutamente vietato l’uso delle torrette. Il loro utilizzo all’interno della struttura è puramente di natura estetica e non funzionale al gioco.

CAPITOLO 2 – CONDIZIONI DI SALUTE

ART. 2.1 – Il gioco del paintball comporta uno sforzo fisico la cui entità può variare a seconda delle condizioni di salute e della prestanza fisica del giocatore. Le movenze effettuate all’interno del campo richiedono capacità di coordinamento e di controllo del proprio corpo. Le dinamiche di gioco possono generare stati di eccitazione o tensione psico-fisica. Si sconsiglia pertanto caldamente la sua pratica a persone affette da qualsiasi tipo di patologia fisica o psichica, temporanea o permanente, o in stato di salute non ottimale. Si sconsiglia inoltre la sua pratica a persone affette da disabilità motoria temporanea o permanente, donne incinta, persone che abbiano di recente subito interventi chirurgici, in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopanti.

ART. 2.2 – L’elenco di controindicazioni di cui all’Art.1 è da considerarsi a puro titolo informativo e non esaustivo. I giocatori in possesso di qualsiasi tipo di problematica che ritengano possa renderli non idonei alla pratica di questo gioco sono tenuti a comunicarlo all’organizzazione per approfondire gli eventuali rischi connessi alla sua pratica.

ART. 2.3 – Il giocatore che decidesse di prendere parte al gioco nonostante la presenza di problematiche che possono comportare un rischio per la propria salute e per la sicurezza altrui, sia che lo abbia o meno comunicato all’organizzazione, si rende pienamente responsabile della propria scelta e sgrava l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito per danni recati a se stesso o a terzi. L’organizzazione se messa a conoscenza di tali problematiche può decidere di vietare la partecipazione al gioco; l’eventuale esplicito o tacito consenso alla partecipazione al gioco non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dell’organizzazione.

ART. 2.4 -Di aver compiuto negli ultimi 6 mesi dai quali risulti in generale stato di buona salute e di non presentare alcun tipo di controindicazione psico-fisica alla pratica dello sport del paintball (o assimilabili) quale attività ludico- ricreativa. In caso contrario si impegna a darne sempre tempestiva comunicazione all’Associazione che potrà autorizzare o meno il proseguo dell’attività o richiedere copia del certificato medico (anche per la pratica della sola attività ludico-ricreativa);

CAPITOLO 3 – COMPORTAMENTO

ART. 3.1 – Tutti i frequentatori e/o giocatori soni invitati a tenere, all’interno e all’esterno del campo di gioco, un comportamento rispettoso della struttura, del personale addetto, dei giocatori e del pubblico presente. Sono pertanto vietati termini, toni di voce, gesti o smorfie di carattere offensivo o denigratorio. Sono altresì vietate imprecazioni volgari e bestemmie di qualsiasi tipo.

ART. 3.2 – E’ assolutamente vietato ingaggiare qualsiasi tipo di contatto fisico con intenzioni ostili o, anche se amichevoli, potenzialmente rischiose per il terzo. In particolare durante il gioco è assolutamente vietato qualsiasi tipo di contatto fisico con gli avversari e/o i compagni di squadra.

ART. 3.3 – Tutti i frequentatori e/o giocatori sono invitati a tenere un comportamento decoroso e in generale rispettoso di tutti i presenti e della struttura. S’invita in particolare a gettare i rifiuti negli appositi contenitori e lasciare gli spazi utilizzati (es. spogliatoi, tavoli, parcheggio) nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati al proprio arrivo.

CAPITOLO 4 – RESPONSABILITA’ E SANZIONI

ART. 4.1 – Tutti i frequentatori e/o giocatori agiscono esclusivamente nel pieno esercizio della propria libertà individuale di scelta ed azione. Si rendono pertanto totalmente ed esclusivamente responsabili delle proprie azioni, ed in particolare di quelle che possono recare danno e/o offesa a se stessi e/o terzi.

ART. 4.2 – I frequentatori e/o giocatori sgravano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni e/o offese recate a se stessi o a terzi, derivanti da violazioni del presente regolamento o da azioni comunemente note come pericolose e dannose.

ART. 4.3 – L’organizzazione si riserva il diritto di espellere dalla struttura coloro i quali si rendano protagonisti di comportamenti in violazione al presente regolamento, o comunque, anche se non esplicitamente indicati, di gravità tale da motivare l’allontanamento. A seconda della gravità della violazione o del comportamento tenuto, l’organizzazione può decidere per uno o più richiami verbali prima di giungere alla sanzione estrema dell’espulsione dalla struttura. L’organizzazione in caso di espulsione non sarà tenuta al rimborso di quanto pagato fino a quel momento dal trasgressore.
STATUTO SOCIALE:

Estratto dell’assemblea straordinaria tenutasi il giorno 30 aprile 2013 alle ore 21,00 e ss del “PAINTBALL 2 TORRI BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con ordine del giorno “variazione statuto”; il nuovo statuto viene di seguito ritrascritto:

Articolo 1 –Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica denominata “PAINTBALL 2 TORRI BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” di seguito denominata Associazione. L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione ha sede in Bologna in via del Lavoro 16.
La variazione della sede sociale, all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 – Oggetto sociale

L’associazione è apolitica, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
L’associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, delle Federazioni sportive di appartenenza o di enti riconosciuti da questo delegati.
L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina sportiva del paintball, del percorso tibetano e del nuoto, in particolare ha per scopo la formazione e la gestione di queste discipline e di tutte le attività accessorie allo sviluppo di queste pratiche sportive. Considera questi sport come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci anche mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, di avviamento, di attività ricreative e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere e diffondere la conoscenza di tali pratiche sportive; per tali scopi l’associazione potrà gestire impianti sportivi e strutture accessorie idonee al raggiungimento dei fini sociali. L’associazione promuoverà le attività del paintball, del percorso tibetano e del nuoto partecipando a campionati, organizzando gare e tornei con l’osservanza delle direttive CONI, dell’Ente di promozione di appartenenza ed eventualmente delle federazioni sportive cui intenderà affiliarsi. L’associazione potrà inoltre svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, lo svolgimento ed il perfezionamento delle discipline sportive sopraindicate nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dell’Ente di Promozione e dalle Federazioni a cui eventualmente intenderà aderire.
Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.
L’associazione per conseguire il fine sociale potrà nello specifico svolgere le seguenti attività: diffondere lo sport nelle sedi appositamente attrezzati, sviluppare la pratica sportiva nelle scuole, promuovere manifestazioni sportive private e pubbliche, potrà possedere e/o gestire e/o prendere o stipulare accordi o contratti di locazione di campi ed altri beni, compresi gli immobili, con terzi.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; per il suo funzionamento si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, di prestazioni sportive dilettantistiche, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, delle federazioni di appartenenza, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente o degli enti di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente di promozione e/o federazione, CONI dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Articolo 5 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari sono costituiti da, a titolo esemplificativo e non esaustivo,:
quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo,
dai contributi di enti ed associazioni
dai contributi ordinari o straordinari dei soci;
da lasciti e donazioni,
da eventuali contributi del CONI, di Federazioni, di Enti di promozione sportiva, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
da eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni
dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione
dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti
dai proventi da attività di natura commerciale che l’associazione potrà esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, con obbiettivi di autofinanziamento
I soci possono eseguire versamenti, oltre a quelli fissati a titolo di quota associativa annuale, a loro piacimento. I contributi dei soci sono considerati a “fondo perduto” e sono, alla stregua della quota associativa, intrasmissibili e non possono essere trasferiti a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutati o rimborsati.

Articolo 6 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Articolo 7 – Categorie di Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti :
a) Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari : coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa stabilita all’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Articolo 8 – Domanda di ammissione.

Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e versare la relativa quota associativa annuale.
Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa è intrasmissibile e non può essere trasferita a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutata o rimborsata.

Articolo 9 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti statutari.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo
La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell’ associazione, hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.

Articolo 10 – Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno quattro mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla
legge, comunque lesivi degli interessi sociali
Le esclusioni di cui alla lettera d) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Articolo 11 – Organi sociali

Organi dell’Associazione sono :
a) Assemblea generale dei soci
b) Il Presidente
c) Consiglio Direttivo

Articolo 12 – Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è
convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione a mezzo lettera, fax, mail., spedita ai soci, o con ogni altro mezzo idoneo alla massima diffusione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di quindici giorni di cui sopra.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in
assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall presente statuto.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere ogni quattro anni il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o
amministrativo dell’Associazione;
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del
Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da
comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima
Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Diritti di partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo.

Articolo 14 – Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La convocazione dell’assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale al momento della richiesta e tale richiesta dovrà contenere l’indicazione delle materie da trattare, in tal caso la convocazione è atto dovuto dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni previsti dal presente statuto.

Articolo 15 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale invio a mezzo lettera, fax, mail., spedita ai soci, o con ogni altro mezzo idoneo alla massima diffusione., almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e
contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 16 – Candidatura alle cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
– essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente Statuto;
– non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.
Si compone da un numero variabile da tre a dieci Consiglieri. Il numero di consiglieri da eleggere sarà determinato, di volta in volta, dall’assemblea elettiva dei soci prima di procedere alla votazione. I consiglieri saranno eletti dall’assemblea stessa con scrutinio segreto.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario con funzioni di tesoriere; l’incarico di segretario e cassiere potrà essere ricoperto anche dalla stessa persona.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione.
L’incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva.
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Articolo 19 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che sarà eletto attraverso nuove elezioni come previsto dal presente statuto.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Sono compiti del consiglio direttivo:
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 14;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
g) deliberare le quote associative annue e le tariffe per i servizi
h) deliberare le quote per i servizi specifici e le tariffe d’uso degli spazi sportivi
i) predisporre la relazione annua sull’attività svolta e gli obiettivi futuri da sottoporre all’assemblea dei soci
l) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea
m) amministrare il patrimonio associativo, gestisce l’associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea

Articolo 21 – Bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione e dovrà essere reso disponibile agli associati, presso la sede dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della data assembleare. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati

Articolo 22 – Il Presidente

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.
Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 23 – Il Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione- entro un mese- dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 24 – Il segretario

Il segretario, nominato dal consiglio direttivo, dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Lo stesso cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario pertanto è direttamente responsabile della gestione amministrativa dell’associazione.

Articolo 25 – Decadenza degli Organo associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
– per dimissioni
– per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni o la revoca del Presidente dell’associazione determina la decadenza di tutti gli organi statutari.
Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza originaria dell’organo associativo.

Articolo 26 – Pubblicità e trasparenza degli atti

La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti di promozione e alle federazioni di appartenenza unitamente a copia del verbale. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all’associazione con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera una copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo 27 – Regolamenti

Per l’esecuzione delle norme statutarie il consiglio direttivo potrà provvedere all’emanazione ed all’aggiornamento di appositi regolamenti attuativi. Le norme dei suddetti regolamenti dovranno corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nel presente statuto. Le norme regolamentari predette hanno valore per tutti i soci indistintamente.

Articolo 28 – Scioglimento

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra
Associazione avente finalità sportive o finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Articolo 29 – Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno
sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 30 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e
regolamentari del del C.O.N.I. e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Data, 30/04/2013